Cambio di residenza in tempo reale

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Data di pubblicazione:

05 Giugno 2018

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Dal 9 maggio 2012 sono in vigore le nuove norme sul “cambio di residenza in tempo reale”

L’art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35,  introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL’ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL’INTERNO DEL COMUNE, EMIGRAZIONE ALL’ESTERO), nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell’art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, C. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno (e disponibili su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (*).

         MODELLI – Vedi allegati

I moduli di variazione della residenza, debitamente compilati in ogni loro campo – compresa la parte relativa al titolo di possesso dell’immobile (pena l’irricevibilità) –  possono essere inoltrati con le seguenti modalità:

 

  1. tramite posta elettronica semplice del documento sottoscritto con firma digitale oppure tramite scansione del documento firmato con firma autografa del richiedente all’indirizzo residenze@comune.arcore.mb.it
  2. tramite posta elettronica certificata (PEC) del richiedente all’indirizzo comune.arcore@pec.regione.lombardia.it  
  3. direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico Arcorexte negli orari di apertura al pubblico
  4. per raccomandata, indirizzata a: Comune di Arcore, Ufficio Anagrafe, Largo V. Vela 1, 20862 ARCORE (MB)

 

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

 

Patente e Carta di circolazione

Nella dichiarazione di cambio di residenza o di indirizzo è necessario inserire il numero di patente ed il numero di targa di tutti i veicoli intestati, in quanto l’ufficio Anagrafe provvede ad effettuare la comunicazione della variazione della residenza all’ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti con sede a Roma. Dal 2 febbraio 2013 (D. Lgs. 16.01.2013, n°2), l’ufficio Centrale Operativo provvede ad aggiornare il dato nell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, senza più effettuare la spedizione del tagliando adesivo con la nuova residenza da apporre sulla patente di guida.

Con l’art. 49, comma 5-ter, lett. h), della L. 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) è stata introdotta un’importante modifica all’art. 94 del Codice della Strada con la quale, in tema di
trasferimento di residenza dell’intestatario di un veicolo, l’aggiornamento della carta di circolazione (oggi Documento Unico), tramite il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul documento di circolazione, è stato sostituito dall’obbligo di richiedere unicamente l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV).
Pertanto, la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’ANV senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione”.

 

In allegato alla dichiarazione anagrafica, il richiedente, in applicazione di quanto previsto dall’art. 5 del DL 47/2014, dovrà produrre OBBLIGATORIAMENTE –pena l’irricevibilità della domanda- o il titolo sulla base del quale occupa l’alloggio, o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà se il titolo è registrato presso l’Agenzia delle Entrate, o una dichiarazione del proprietario dell’alloggio.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A.

Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B.

 

PROSIEGUO DELL’ITER
A seguito della dichiarazione resa l’Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 (DUE) giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesimi. TUTTAVIA provvederà altresì ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
I commi 4 e 5 dell’art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all’ accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1’art. 19, c. 3, del  D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

______________________________
(*) art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445:
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per lapartecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell’istanza sottoscritta dall’interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo .

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Ultimo aggiornamento: 11/03/2024, 09:16

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