Referendum 8 e 9 giugno 2025

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Data di pubblicazione:

03 Aprile 2025

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Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini italiani aventi diritto al voto sono chiamati a partecipare ai referendum popolari abrogativi (articolo 75 della Costituzione) su 5 quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza.

I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15.

I referendum, indetti con i decreti del Presidente della Repubblica 25 marzo 2025 (Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.75 del 31 marzo 2025), sono:

  • «Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione»
  • «Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale»
  • «Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi»
  • «Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione»
  • «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana».

 

Referendum n. 1 – «Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione»

Quesito: «Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»

Referendum n. 2 – «Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale»

Quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»

Referendum n. 3 – «Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi»

Quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»

Referendum n. 4 – «Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione»

Quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»

Referendum n. 5 – «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana»

Quesito: «Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?»

Esercizio dell’opzione degli elettori residenti all’estero per il voto in Italia

In occasione dei referendum del 8 e 9 giugno 2025, gli elettori italiani residenti all’estero hanno la possibilità di esercitare il diritto di voto per corrispondenza, come previsto dalla Legge n. 459 del 27 dicembre 2001 e dal relativo Regolamento di attuazione, approvato con il D.P.R. n. 104 del 2 aprile 2003.

Tuttavia, questa normativa consente anche l’opzione di votare in Italia, purché l’elettore compia un’apposita scelta in tal senso, validamente e tempestivamente esercitata in occasione di ogni singola consultazione.

L’opzione per il voto in Italia  deve essere esercitata entro il decimo giorno successivo all’indizione dei Referendum, ovvero entro giovedì 10 aprile 2025. La manifestazione di volontà può essere effettuata preferibilmente attraverso il modello allegato, compilato e inviato all’Ufficio Consolare competente della circoscrizione di residenza dell’elettore. Tale opzione può essere revocata entro gli stessi termini e con le medesime modalità previste per l’esercizio dell’opzione stessa.

Gli elettori sono invitati a rispettare scrupolosamente le tempistiche e a utilizzare il modello fornito per garantire la validità della loro scelta.

 

Elettori temporaneamente residenti all’estero

In occasione dei referendum del 8 e 9 giugno 2025, è consentito il voto per corrispondenza all’estero per le seguenti categorie di persone:

  • elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo minimo di tre mesi in cui ricade la data della consultazione
  • personale di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 4 bis legge 459/01 (elettori appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali)
  • familiari conviventi degli elettori di cui sopra (per i quali non è richiesto il periodo di tre mesi di temporanea residenza all’estero)
  • chi svolge il servizio civile all’estero.

Per partecipare al voto all’estero tali elettori dovranno far pervenire entro il 7 maggio 2025 al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita dichiarazione.
E’ possibile la revoca dell’opzione entro lo stesso termine. Si ricorda che l’opzione è valida solo per la consultazione cui si riferisce.
Per la dichiarazione è possibile utilizzare il modello, scaricabile qui sotto, da inviare per posta ordinaria, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato.
Assieme al modello dovrà essere obbligatoriamente allegata copia di documento d’identità valido dell’elettore.

Modello editabile

Voto studenti, lavoratori e sottoposti a cure mediche, fuori sede

In occasione dei referendum del 8 e 9 giugno 2025 gli elettori che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle consultazioni, possono esercitare il diritto di voto nel comune di temporaneo domicilio senza doversi recare nel proprio Comune di Residenza (dr. art.2 Decreto Legge 19 marzo 2025, n. 27).

La domanda, di cui al modello allegato, dovrà essere presentata al comune di temporaneo domicilio, mediante l’utilizzo di strumenti telematici entro domenica 4 maggio 2025 (35° giorno antecedente la data della consultazione), indicando l’indirizzo completo del temporaneo domicilio e un recapito di posta elettronica.

Alla domanda dovranno essere allegati:
 la copia di un proprio documento d’identità valido;
 la copia della propria tessera elettorale;
 copia della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede ai sensi del comma 1, art.2 del D.L.27/2025 e cioè della documentazione attestante le motivazioni di studio, lavoro o cure mediche per le quali l’elettore si trova temporaneamente domiciliato in un comune ubicato in una provincia diversa da quella del comune di residenza. La condizione di lavoratore, studente o sottoposto a cure mediche può essere autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per gli elettori temporaneamente domiciliati ad Arcore per motivi di studio, lavoro o cure mediche ma residenti ed iscritti nelle liste elettorali di un comune appartenente ad altra provincia la richiesta dovrà essere inviata telematicamente via pec o mail all’indirizzo comune.arcore@pec.regione.lombardia.it

La domanda di ammissione al voto fuori sede può essere revocata con le medesime modalità entro il 25° giorno antecedente la data della consultazione, e cioè mercoledì 14 maggio 2025.

II comune di domicilio trasmetterà entro martedì 3 giugno 2025 agli elettori e alle elettrici fuori sede richiedenti, mediante l’utilizzo di strumenti telematici, un’attestazione di ammissione al voto fuori sede con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione presso cui votare.

Resta inteso che l’esercizio del voto fuori sede per i referendum abrogativi non preclude all’interessato la facoltà di esercitare il voto presso il proprio comune di iscrizione elettorale per eventuali, ulteriori consultazioni abbinate.

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dalle proprie abitazioni

 Ai referendum dell’8 e 9 giugno 2025 si applicano le disposizioni sul voto domiciliare, previste dall’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in favore degli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione.

L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, ubicata in qualsiasi comune del territorio nazionale, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 29 aprile e lunedì 19 maggio 2025. Tale ultimo termine (19 maggio), in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.

Domanda di ammissione al voto domiciliare

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Ultimo aggiornamento: 18/04/2025, 09:42

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