I soggetti condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per violazione dell'ex art. 186 comma 9 bis e art. 187 comma 8 bis Codice della Strada (reati di guida sotto gli effetti di alcool o stupefacenti)
Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.
La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo " Richiesta svolgimento lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 186, c. 9 bis e 187, c. 8 bis e art. 2 Decreto Ministeriale 26-03-2001" corredata dagli allegati indicati nel modulo e può essere consegnata direttamente all'URP o inviata alla pec del Comune comune.arcore@pec.regione.lombardia.it . Dopo la verifica dell'istanza il comune di Arcore decide se accettare o respingere la domanda per motivi organizzativi o per indisponibilità del richiedente a svolgere il lavoro nelle giornate e negli orari messi a disposizione dall’Ente.
Al termine del periodo di lavori di pubblica utilità, a seguito di esito positivo, il Giudice dichiara estinto il reato con sentenza.
L’attività lavorativa non retribuita a favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza/nel decreto penale di condanna, ove il giudice indica la durata del lavoro di pubblica utilità, ovvero a quanto previsto nel programma di messa alla prova. Il progetto sarà attivato solo successivamente al ricevimento del provvedimento definitivo del Giudice e alla comunicazione del nulla osta all’esecuzione da parte dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) competente.