Le elettrici e gli elettori del Comune di Arcore, regolarmente iscritte/i all’Albo dei Presidenti di seggio elettorale, che desiderino svolgere la funzione in occasione della prossima consultazione referendaria di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, possono comunicare la propria disponibilità.
Come?
Compilando l’apposita domanda ed inviandola a mezzo mail a urp@comune.arcore.mb.it o a mezzo PEC all’indirizzo comune.arcore@pec.regione.lombardia.it entro venerdì 20 marzo 2026:
Per tutte le informazioni relative, vedi sotto:
Ricoprire l’incarico di presidente di seggio per il referendum costituzionale del 22-23 marzo 2026
In vista delle prossime consultazioni referendarie che si terranno il 22 e il 23 marzo 2026, le elettrici e gli elettori possono dare la disponibilità per presidente di seggio
Le elettrici e gli elettori regolarmente iscritte/i all’Albo comunale dei presidenti di seggio possono comunicare preliminarmente la propria effettiva disponibilità a ricoprire il ruolo tramite il modulo sopra riportato, entro venerdì 20 marzo 2026.
La competenza esclusiva delle nomine è della Corte d’Appello di Milano.
Le/gli iscritte/i che comunicheranno la loro disponibilità, in caso di mancata nomina in prima battuta, entreranno in un elenco di nominativi da proporre per le sostituzioni in caso di eventuali rinunce.
Coloro che non sono iscritti all’Albo, ovvero che non abbiano presentato domanda entro lo scorso 31 ottobre 2025, ma che siano comunque interessate/i a ricoprire il ruolo, sono invitate/i a presentare la domanda telematica di Iscrizione all’albo dei presidenti di seggio, in quanto le domande verranno utilizzate per la formazione di un elenco aggiuntivo da utilizzare per il subentro nell’esercizio delle funzioni di presidente in caso di mancanza di sufficienti disponibilità tra gli iscritti all’Albo.
Approfondimenti
Nomina presidente di seggio
La nomina delle e dei presidenti di seggio è effettuata con decreto dal Presidente della Corte d’Appello tra le persone iscritte all’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale.
Per ogni effetto di legge, la/il presidente di seggio è considerato pubblico ufficiale durante l’esercizio delle sue funzioni. La/il presidente nominato riceve copia del decreto emesso dalla Corte d’Appello attraverso un messo notificatore almeno venti giorni prima della data delle elezioni. L’incarico di presidente è obbligatorio e nei confronti di coloro che, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all’atto dell’insediamento del seggio, sono previste delle sanzioni penali.
La/il presidente di seggio nominata/o può chiedere di essere esonerata/o dall’incarico e sostituita/o esclusivamente per gravi motivi:
- ragioni salute certificati dalla competente ATS
- per particolari esigenze lavorative (per esempio attività all’estero) certificate dal datore di lavoro
- nel caso di situazioni di incompatibilità previste dalla legge (militari, dipendenti F.S., Poste, etc.) o astensione obbligatoria dal lavoro (lavoratrici madri).
Qualora la/il presidente di seggio nominata/o dalla Corte di Appello sia impossibilitata/o a svolgere l’incarico, la rinuncia deve essere immediatamente comunicata al comune riconsegnando l’originale del decreto di nomina unitamente alla documentazione che giustifica l’impedimento, in modo consentire una tempestiva sostituzione da parte del Presidente della Corte di Appello.
Entro le quarantotto ore precedenti le elezioni, in caso di sostituzioni per impedimento, provvede il Comune alle sostituzioni.
Cause di esclusione per presidente, scrutatori e segretari di seggio
Le cause di esclusione dalle funzioni di componente di seggio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957 n. 361, art. 38 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960 n. 570, art. 23 – a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1-ter, comma 1, del Decreto Legge 19 marzo 2025, n. 27 (convertito con modificazioni dalla Legge 15 maggio 2025, n. 72) – sono le seguenti:
- coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 75° anno di età
- i dipendenti del Ministero dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
- i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
Compensi scrutatrice/ore e presidente di seggio
L’entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è stabilita per le consultazioni referendarie dall’articolo 1, comma 5 della L. 70/1980: per quanto riguarda i seggi ordinari, spettano 130 euro al presidente di sezione e 104 agli scrutatori e al segretario. In considerazione del prolungamento dell’orario di votazione disposto dall’art. 1, comma 1 del D.L. 27/12/2025, n. 196, il comma 2 del medesimo articolo incrementa del 15% l’importo degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti di seggio.
Gli onorari, essendo forfetari per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, sono dovuti per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Laddove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario sarà ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.
Orari di attività presso i seggi
Le/i presidenti e le/gli scrutatrici/ori dovranno rendersi disponibili:
- sabato 21 marzo dalle ore 16:00 sino a completamento delle operazioni preliminari alle votazioni
- domenica 22 marzo dalle ore 7:00 alle ore 23:00 per le operazioni di voto
- lunedì 23 marzo dalle ore 7:00 alle ore 15:00 per le operazioni di voto, poi a seguire senza interruzione per le immediate operazioni di scrutinio, sino alla loro conclusione.
Riposo compensativo
Tutti/e i lavoratori e le lavoratrici che vengono chiamati/e ad espletare funzioni presso i seggi elettorali (in qualità di presidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo), hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali. (Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, art. 119; legge 21 marzo 1990,n. 53; legge 29 gennaio 1992, n. 69).
I giorni lavorativi trascorsi al seggio vengono retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato; i giorni festivi e quelli non lavorativi (ad esempio, il sabato nella settimana corta) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo o compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita (la rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore).
In base ai principi in tema di riposo settimanale, il riposo compensativo deve essere goduto con immediatezza, cioè subito dopo la fine delle operazioni al seggio. In base alla sentenza della Cassazione del 19 settembre 2001 n. 11830, anche se l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente.
In sintesi:
- le giornate trascorse al seggio, coincidenti con l’orario lavorativo, danno diritto ad una assenza retribuita e al dipendente va corrisposta la normale retribuzione come se avesse lavorato
- per i giorni festivi (la domenica) o non lavorativi (il sabato, in caso di settimana corta) il lavoratore ha diritto ad usufruire di altrettante giornate di riposo compensativo (ovvero di ulteriori quote di retribuzione in aggiunta alla retribuzione mensile)
- per operazioni di scrutinio che si protraggono (anche solo per poche ore) oltre la mezzanotte del lunedì, i lavoratori hanno diritto di assentarsi per l’intera giornata lavorativa del martedì e spetta loro l’intera retribuzione.