Convivenza di fatto

Servizio attivo

La convivenza di fatto si forma con una dichiarazione all’ufficiale d’anagrafe del Comune di residenza e deve essere resa da ciascun dei due componenti la coppia. E' una pratica inerente l'anagrafe e non lo stato civile


A chi è rivolto

Persone dello stesso sesso che di sesso diverso, maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia (pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE):

  • unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
  • coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune

 

Descrizione

E’ possibile che due persone maggiorenni, sia dello stesso sesso che di sesso diverso, chiedano di costituire una convivenza di fatto.

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia:

  • unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l’assenza di tali vincoli);
  • coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.

CONVIVENZE DI FATTO – legge 76/2016.

LA CONVIVENZA DI FATTO  è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia , non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

DIRITTI – I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge in caso di malattia o ricovero, assistenza ed accesso alle informazioni personali.

Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentate con poteri pieni o limitati: in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere per le decisioni in materia di salute  ed in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo (cremazione) e celebrazioni funerarie.

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA – I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio , copia dell’accordo sarà trasmesso all’ufficio anagrafe entro 10 giorni dalla sottoscrizione.

La cessazione della coabitazione/convivenza determina la conclusione della convivenza di fatto.

RIEPILOGANDO I REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO SONO:

  • MAGGIORE ETA’
  • CONVIVENZA (elemento fondamentale da accertare)
  • LEGAMI AFFETTIVI DI COPPIA
  • ASSENZA DI VINCOLI DI PARENTELA , AFFINITA’ , ADOZIONE, MATRIMONIO O UNIONE CIVILE

COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

La convivenza di fatto si costituisce con una dichiarazione all’ufficiale d’anagrafe del Comune di residenza e deve essere resa da ciascun dei due componenti la coppia

Può essere presentata :

  • in occasione delle richiesta di iscrizione anagrafica
  • in occasione del cambiamento di abitazione
  • successivamente alla costituzione di famiglia anagrafica

 

Come fare

Deve essere presentata apposita domanda all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza allegando copie documenti di identità.

 

Cosa serve

La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza.
La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici entro due giorni e nei 45 giorni successivi alla dichiarazione, potranno essere effettuati degli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme.
La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.
L’Ufficio Anagrafe può rilasciare in ogni momento un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto.

Cosa si ottiene

L'istituzione di una convivenza di fatto

 

Tempi e scadenze

La richiesta di costituzione di una convivenza di fatto, può essere presentata in ogni momento.
In caso di richiesta consensuale all'iscrizione anagrafica: accoglimento dell'istanza: 2 gg. dalla richiesta (di Legge), salvo irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto.
In caso di richiesta da parte di persone già residente nella stessa abitazione: 30 giorni.

RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI UNA CONVIVENZA DI FATTO

può essere presentata in ogni momento. In caso di richiesta consensuale all'iscrizione anagrafica: accoglimento dell'istanza: 2 gg. dalla richiesta (di Legge), salvo irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto. In caso di richiesta da parte di persone già residente nella stessa abitazione: 30 giorni.

Quanto costa

Nessun costo

 

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Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 01/07/2024, 17:00

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