Definizione agevolata delle entrate/accertamenti esecutivi

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26 Luglio 2023

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Definizione agevolata delle entrate/accertamenti esecutivi

Il Consiglio Comunale ha approvato, con delibera n. 46 del 24/07/2023, il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi in base a quanto predisposto dall’articolo 17bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con L. 56 del 26/05/2023.

Rientrano all’interno della definizione agevolata le entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di emissione di titoli divenuti esecutivi nel periodo 01 Gennaio 2000 al 30 giugno 2022 di cui all’art. 1, comma 231, della Legge n. 197 del 15 dicembre 2022.

I debiti tributari gestiti direttamente dal Comune o affidati ai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del Dlgs 446/1997, possono essere estinti versando solo l’imposta e le spese. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni della definizione agevolata si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Ai fini della definizione, il debitore manifesta al Comune, o al concessionario per le entrate in concessione, la sua volontà di avvalersene, presentando entro il 10 Ottobre 2023 apposita dichiarazione qui in allegato.

È possibile pagare gli importi:

  • in un’unica soluzione.
  • oppure, La rateizzazione del debito è prevista con rate mensili non inferiori a euro 100,00 l’una, secondo il seguente schema:
    a) fino a €. 100,00 nessuna rateizzazione;
    b) da € 100,01 a € 500,00 fino a 3 rate mensili;
    c) da € 500,01 a € 1.000,00 fino a 6 rate mensili;
    d) da € 1.000,01 a € 2.000,00 fino a 12 rate mensili;
    e) da € 2.000,01 a € 4.000,00 fino a 18 rate mensili;
    f) da € 4.000,01 a € 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
    g) oltre € 6.000,01 fino a 36 rate mensili.

 

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Ultimo aggiornamento: 10/10/2023, 23:55

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