Il giudice popolare è il cittadino italiano che viene chiamato a comporre le Corti di Assise e le Corti di Assise d'Appello insieme ai due giudici togati, partecipando alle udienze e alle decisioni contenute nelle sentenze.
I cittadini italiani, con età compresa tra 30 e 65 anni, con titolo di studio di scuola media inferiore
Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di assise e la Corte di assise d’appello. La Corte di Assise è composta da sei giudici popolari e due togati.
Altri giudici popolari possono partecipare alle udienze in qualità di supplenti, subentrando eventualmente ai titolari in caso di loro impedimento.
L’ufficio di giudice popolare è a carattere obbligatorio.
La nomina avviene mediante sorteggio ed è subordinata ad alcuni requisiti descritti successivamente.
• entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello. L'iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio;
• entro il mese di giugno deve essere costituita la Commissione comunale, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri comunali;
• entro il 30 agosto la Commissione provvede alla formazione dei due elenchi.
• entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise;
• dal 15 settembre al 30 ottobre la Commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
• entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e con pubblico manifesto;
entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise;
• ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.
• cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
• buona condotta morale;
• età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
• titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d’assise d’appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.
Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari:
• della Corte d’assise
• della Corte d’assise d’appello
Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti.
Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.
Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni del mandamento e compone:
• l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise
• l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise d’appello
Iscrizione nell'Albo dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello
La richiesta può essere presentata in qualunque momento. L'inserimento nell'albo verrà effettuato in occasione della revisione degli Albi.
Nessun costo