La convivenza di fatto si forma con una dichiarazione all’ufficiale d’anagrafe del Comune di residenza e deve essere resa da ciascun dei due componenti la coppia. E' una pratica inerente l'anagrafe e non lo stato civile
Persone dello stesso sesso che di sesso diverso, maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia (pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE):
E’ possibile che due persone maggiorenni, sia dello stesso sesso che di sesso diverso, chiedano di costituire una convivenza di fatto.
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia:
CONVIVENZE DI FATTO – legge 76/2016.
LA CONVIVENZA DI FATTO è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia , non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.
DIRITTI – I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge in caso di malattia o ricovero, assistenza ed accesso alle informazioni personali.
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentate con poteri pieni o limitati: in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere per le decisioni in materia di salute ed in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo (cremazione) e celebrazioni funerarie.
IL CONTRATTO DI CONVIVENZA – I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio , copia dell’accordo sarà trasmesso all’ufficio anagrafe entro 10 giorni dalla sottoscrizione.
La cessazione della coabitazione/convivenza determina la conclusione della convivenza di fatto.
RIEPILOGANDO I REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO SONO:
COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO
La convivenza di fatto si costituisce con una dichiarazione all’ufficiale d’anagrafe del Comune di residenza e deve essere resa da ciascun dei due componenti la coppia
Può essere presentata :
Deve essere presentata apposita domanda all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza allegando copie documenti di identità.
La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza.
La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici entro due giorni e nei 45 giorni successivi alla dichiarazione, potranno essere effettuati degli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme.
La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.
L’Ufficio Anagrafe può rilasciare in ogni momento un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto.
L'istituzione di una convivenza di fatto
La richiesta di costituzione di una convivenza di fatto, può essere presentata in ogni momento.
In caso di richiesta consensuale all'iscrizione anagrafica: accoglimento dell'istanza: 2 gg. dalla richiesta (di Legge), salvo irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto.
In caso di richiesta da parte di persone già residente nella stessa abitazione: 30 giorni.
può essere presentata in ogni momento. In caso di richiesta consensuale all'iscrizione anagrafica: accoglimento dell'istanza: 2 gg. dalla richiesta (di Legge), salvo irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto. In caso di richiesta da parte di persone già residente nella stessa abitazione: 30 giorni.
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