E' il documento con cui possono essere dichiarati stati, fatti, qualità personali, o l'autenticità di copie.
Puo’ essere fatta da tutti i cittadini italiani o della Comunità Europea, o da cittadini non comunitari se i fatti che dichiarano sono comprobabili da una Pubblica Amministrazione italiana o della Comunità Europea. Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall’art. 76 del dPR 445/2000.
L’atto notorio o di notorietà è competenza esclusiva del notaio: poiché non è sempre facile ricostruire una situazione, si affida al cittadino stesso l’onere di dichiarare qualcosa di cui è a conoscenza, attraverso una dichiarazione che sostituisce l’atto notorio. Una DSAN appunto, Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà.
LE DSAN possono riguardare:
Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza
Gli uffici della Pubblica Amministrazione o gli esercenti di pubblici servizi sono obbligati ad accettare tali dichiarazioni, senza autentica di firma (in tal caso si deve allegare la copia di un documento d'identità valido).
I soggetti privati hanno facoltà di accettare tali dichiarazioni ma non sono obbligati a farlo, inoltre possono chiedere che la firma sia autenticata; in tal caso la firma deve essere effettuata alla presenza del funzionario comunale incaricato dal Sindaco, ed è soggetta all'imposta di bollo (Euro 16,00) e ai diritti di segreteria Euro 0,52, ad eccezione delle esenzioni previste dalla legge e che devono essere dichiarate dal firmatario.
Una Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà.
La DSAN ha la validità dei documenti o certificati che sostituisce
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si suddivide in due parti:
• la dichiarazione vera e propria fatta dal cittadino, che per legge è esente da costi (art.37, c.1, d.P.R. n.445/2000);
• l'autentica della sottoscrizione effettuata dal pubblico ufficiale che è soggetta all'imposta di bollo e diritti di segreteria, a meno che norme di legge non ne prevedano l'esenzione.
Più firme sullo stesso documento effettuate in momenti diversi, comportano il pagamento di una imposta di bollo per ogni sottoscrizione e di un unico diritto di segreteria.